GlassOnWeb.it - Articoli - Decreto del Ministro Bersani dell’11 marzo 2008
 
 HOME   AZIENDE   NOTIZIE   ARTICOLI   BUSINESS AREA   FORUM 
 
Entra | Registrati
  »  Home  »  Articoli  »  Decreto del Ministro Bersani dell’11 marzo 2008
 
 
   ARGOMENTI
Vetro
Consigli
Architettura
Chimica
Eventi
Tecnologia
Fatti interessanti
Ecologia
Macchinari
Fotovoltaico
Sicurezza
Internet
Aziende
 
  Articoli

Vetro
Decreto del Ministro Bersani dell’11 marzo 2008

Il Decreto del MInistro Bersani dell’11 Marzo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 66 del 18 marzo 2008 fissa nuovi limiti di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica da rispettare ai fini della detrazione del 55% delle spese di interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 dello scorso 18 marzo è stato pubblicato il DM 11 Marzo 2008 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

Il decreto fissa i valori limite della trasmittanza termica delle finestre ai fini delle detrazioni fiscali del 55%, le quali, come noto, sono state prorogate per i prossimi tre anni.

Tali valori sono riportati in due distinte tabelle (Allegati al DM 11 Marzo 2008), una per il 2008 e il 2009 e l’altra per il 2010.

Per usufruire della detrazione del 55%, fino al 31/12/2009 il nuovo DM impone il rispetto dei valori limite fissati a partire dal 1° Gennaio 2010 dal Dlgs 192/2005 e successiva modifica (Dlsg 311/2006). Dal 1° Gennaio 2010 i valori limite diminuiscono, a seconda delle zone climatiche, tra il 13 e il 30%. Questo conferma le intenzioni del Governo di mantenere le agevolazioni fino al 2012.

Testo DM 11/03/2008: Definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria (Finanziaria 2008)

Art. 1
(Valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale )

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, sono riportati in allegato 1.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, qualora l’intervento realizzato ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;

b) rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;

c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2
(Valori di trasmittanza termica)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, sono riportati in allegato 2.

Art. 3
(Metodologie di calcolo)

1. Ai fini del presente decreto, le metodologie per il calcolo del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, delle trasmittanze degli elementi costituenti l’involucro edilizio e della trasmittanza media del medesimo involucro, sono conformi a quanto previsto all’allegato I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini della determinazione del contributo alla riduzione dell’indice di prestazione energetica conseguente all’installazione di stazioni di scambio termico da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell’energia termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento. 

3. Ai soli fini dell’accesso alle detrazioni dell’imposta sul reddito di cui di cui all’articolo 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, per il calcolo dell’indice di prestazione energetica conseguente all’installazione di generatori di calore a biomasse che rispettano i valori minimi prestazionali di cui all’articolo 1, comma 2, il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero.

        

Articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244: i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008.

Commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: 344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. 345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita’ immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.

Definizioni

Fabbisogno annuo di energia primaria: (Dlgs n. 192/2005) Quantità di energia primaria globalmente richiesta nel corso di un anno per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo. I valori limite sono nell’allegato C al Dlgs.

Trasmittanza termica: La trasmittanza termica è, per definizione, il flusso di calore medio che passa attraverso una struttura (non necessariamente omogenea) posta fra due ambienti a temperatura diversa, per metro quadrato di superficie e per grado centigrado di salto termico. L’unità di misura della trasmittanza termica è il W/(m² K).




Foto: www.pilkington.com
Ultima rassegna: Jul 2008


Print this article  Versione stampabile Send this article to a friend  Invia ad un amico

Segnala / condividi questa pagina :
facebook  twitter  google  yahoo  linkedin  delicious  digg  mixx  stumbleupon   email



Aggiungi un Commento

Devi essere registrato per poter inserire un commento.
Se sei già registrato, per favore Entra.



 
Altre fonti internet
DM 11 Marzo 2008
Testo Decreto Ministeriale

Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Legge finanziaria 2008

Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Testo legge n. 296 del 2006

Dlgs 192/2005
Testo Decreto legislativo 192/2005

Dlsg 311/2006
Testo Decreto legislativo 311/2006

Casaclick.it
Fabbisogno annuo di energia primaria

Edilizia in rete
Definizione trasmittanza termica


Nostre pubblicazioni
Il vetro a controllo solare fa risparmiare energia
Nel marzo del 2007, i capi di stato e di governo dell’Unione Europea hanno ribadito la necessità di ridurre le emissioni annue di CO2 nel settore dell’edilizia di circa 300 milioni di tonnellate entro il 2020.
PUBBLICITA'