 Cosa significa il marchio CE
La sigla CE origina dal francese di Communauté Européenne (Comunità Europea) o, forse più probabilmente, da Conformité Européenne (Conformità Europea) dal momento che sta ad indicare che il prodotto, su cui viene apposta, è conforme ai dettami tecnici ricompresi nelle Norme Europee Armonizzate, hEN (harmonized European Norm), standard elaborati dalla commissione CEN, organismo che rappresenta tutti i paesi membri della Comunità.
In pratica si tratta di un accordo tra i paesi membri per armonizzare le caratteristiche proprie del prodotto utilizzato in territorio europeo. L’obbligatorietà da parte dei singoli governi membri di recepire la normativa per i principali tipi di vetro farà si che questa sostituisca ogni singola normativa nazionale.

Obblighi per produttori e trasformatori
Per poter riportare il marchio CE, i prodotti, il controllo della produzione ed i test sul prodotto dovranno soddisfare i requisiti minimi descritti nella normativa armonizzata. L'Associazione Europea Produttori Vetro Piano GEPVP, ha preparato allo scopo un opuscolo (scaricabile dal link a fianco) per dare risposta ad alcune delle domande più ricorrenti sull'argomento.
Sarebbe auspicabile seguire una procedura di tale tipo:
a) Leggere attentamente l'Allegato ZA delle hEN in modo da comprendere bene cosa sia la valutazione di conformità ed i requisiti richiesti;
b) Definire la destinazione d'uso del prodotto ("caratteristiche essenziali");
c) Determinare il sistema di attestazione di conformità per l'uso individuato;
d) Capire i rispettivi obblighi per produttore ed ente certificatore
Il controllo della produzione includerà la verifica delle materie prime, del processo produttivo ed infine del prodotto finito. Per tutti i controlli sarà richiesto inoltre un registro cartaceo o elettronico che dovrà essere archiviato per un determinato periodo. Questa documentazione servirà in caso di contestazione legale.
Per quel che riguarda il prodotto, un ente accreditato esterno dovrà eseguire dei test per verificarne la conformità. Solo dopo aver superato con successo il controllo, al produttore sarà concesso di apporre il marchio CE su prodotto, imballo e documenti d’accompagnamento.
Specificatamente al Secondo Gruppo (Vetri trattati termicamente, Vetri laminati e Vetri isolanti) la normativa prevede i seguenti requisiti:
4.1 Descrizione del prodotto
4.2 Conformità con la definizione di "Vetro trasformato" (provare che il prodotto sia realmente il prodotto)
4.3 Determinazione delle prestazioni specifiche
4.3.1 Caratteristiche del prodotto "Vetro trasformato" (dimostrare che il prodotto possiede le proprietà tipiche del prodotto)
4.3.2 Determinazione delle caratteristiche del prodotto "Vetro trasformato" (così da non dover ripetere i controlli per ogni linea produttiva)
4.4 Durata (attestazione che stabilisca la vita media del prodotto ed il mantenimento delle caratteristiche nel periodo)
4.5 Sostanze nocive (non pertinenti in quanto il vetro non rilascia questi tipi di sostanze)
La differenza principale rispetto al Primo Gruppo (Vetri di base) si evidenzia nella necessità di una descrizione del prodotto e/o della famiglia di prodotti.
Valutazione di Conformità
La conformità agli standard previsti sarà il risultato di Controlli Produttivi di Fabbrica (FPC) e Test Iniziali di Tipologia (ITT).
Il controllo FPC includerà:
- controllo di campioni prelevati dalla fabbrica in linea con un piano di controllo predeterminato
- ispezione iniziale della fabbrica e del controllo produttivo di fabbrica
- sorveglianza e verifica continue del FPC
Nota: un sistema di controllo produttivo di fabbrica uniformato alle norme ISO 9001 ed adeguato ai requisiti dello standard europeo è destinato a soddisfarne i requisiti.
Per il controllo ITT invece potrà essere richiesto l'intervento di parti terze. Non dev'essere fatta però confusione tra tale test e quelli ordinari di produzione eseguiti in fabbrica.

Marchiatura e documentazione
Le norme armonizzate specificano necessità di apposizione e contenuto del marchio CE. Particolare attenzione sarà posta nell'evitare di ingenerare confusione con i requisiti obbligatori.
Il produttore dovrà poi preparare un documento di identificazione in base alle informazioni raccolte sulle caratteristiche del prodotto. Tale documento sarà parte della documentazione tecnica del produttore e la base di un dettagliato manuale che accompagnerà il prodotto, in pratica la sua carta d'identità.
Che cosa cambia
Per il consumatore finale le informazioni sul prodotto saranno molto più chiare, complete e facili da confrontare, soprattutto per i prodotti provenienti da paesi diversi dove in passato esistevano normative diverse. Anche la qualità del prodotto sarà maggiormente garantita poiché alcuni paesi in cui le norme attuali non prevedono i medesimi controlli previsti dalle norme europee, dovranno adeguarsi. Infine, il test sul prodotto sarà effettuato da parti terze, cioè al di fuori del controllo dell’azienda.
Dal punto di vista del produttore/transformatore la prima cosa è la chiara definizione della responsabilità: dovrà rispondere del prodotto e dimostrarne la conformità in caso di contestazione legale. Nel caso in cui un’azienda apponga sui propri prodotti il marchio CE dichiarando il falso quanto a conformità e/o caratteristiche, la sanzione può prevedere oltre al ritiro del prodotto dal mercato, anche la reclusione nelle violazioni più gravi.
Riferimenti
CEN - EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDISATION
36 rue de Stassart
B-1050 Brussels (Belgium)
Tel.: + 32 (2) 550 08 11
Fax: + 32 (2) 550 08 19
E-mail: infodesk@cenorm.be
Internet address: http:/www.cenorm.be
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