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Sicurezza
Il rumore negli ambienti di lavoro

A cura di Nicola Favaro, Stazione Sperimentale del Vetro

Il decreto legislativo 10 aprile 2006, n.195 “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)” introduce diverse novità rispetto al precedente D.Lgs 277/91 pur mantenendo, di fatto, la medesima impostazione strutturale. Le nuove disposizioni si applicano decorsi 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, ossia dal 14 dicembre 2006. Tra le principali novità si cita l’estensione dell’obbligo di valutazione del rischio rumore a tutti i lavoratori, compreso i lavoratori della navigazione marittima ed aerea (precedentemente esclusi) a dimostrazione della maggiore attenzione che il legislatore pone al rischio rumore negli ambienti di lavoro.


Il decreto ha introdotto un nuovo quadro di riferimento per quanto riguarda i limiti di esposizione al rumore. Sono state definite tre soglie di rischio al cui superamento sono legati diversi obblighi legislativi. Nella tabella che segue vengono riportati i limiti previsti per ogni singola soglia di rischio. Da osservare l’introduzione, rispetto al precedente decreto legislativo, di uno specifico limite per il rumore impulsivo, definito come pressione acustica di picco Lpeak(C), a dimostrazione della maggiore attenzione posta a questa specifica categoria di rumore.

La più interessante novità introdotta dal nuovo decreto legislativo riguarda le modalità di applicazione dei valori limite di esposizione, individuati in 87 dB(A) come livello di esposizione giornaliera al rumore e 140 dB(C) come pressione acustica di picco. Questi valori limite infatti, devono essere applicati tenuto conto delle attenuazioni prodotte dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dai lavoratori.

Tale definizione, di cui non si discutono gli intenti, avrà moltissime conseguenze sia applicative che interpretative. Se si considera, ad esempio, che i dispositivi di protezione individuale attualmente in commercio (cuffie, inserti auricolari,archetti, ecc.) hanno una capacità di attenuazione teorica dell’ordine dei 20-30 dB(A) significa che all’interno degli ambienti di lavoro potrebbero essere consentiti dei valori di rumore ambientale dell’ordine dei 107 – 117 dB(A).

Ma l’aspetto forse più complesso nell’applicazione dei nuovi limiti massimi di esposizione è la determinazione univoca dell’esposizione personale al rumore. A tutt’oggi, infatti, non esistono delle metodologie per la misura del rumore a DPI (dispositivi di protezione individuale) indossati. L’unico modo per quantificare il rumore è quello di sottrarre al rumore misurato, secondo determinati algoritmi, i valori di attenuazione indicati dai produttori.

Questi ultimi tuttavia sono valori teorici misurati in condizioni ideali e non tengono conto, ovviamente, delle infinite variabili che possono ridurre le capacità attenuanti dei DPI, tra cui le condizioni d’uso, la pulizia e la manutenzione, le caratteristiche oggettive del padiglione auricolare di ogni singolo lavoratore e del modo in cui i DPI vengono indossati. Diversi studi hanno dimostrato come la capacità di attenuazione di un DPI, in condizioni reali di utilizzo, può ridursi anche del 50% rispetto ai valori teorici indicati dai produttori.

In sostanza, l’aver definito dei valori limite con DPI indossati, renderà praticamente impossibile quantificare la reale esposizione al rumore di un lavoratore in tutte quelle realtà lavorative che presentano ambienti di lavoro con livelli di esposizione superiori ai valori limiti indicati. Proseguendo nella disamina del decreto legislativo si osserva come gli obblighi per il datore di lavoro in relazione al rischio rumore si integrano perfettamente con quelli previsti dal Decreto Legislativo 626/94.

In particolare il datore di lavoro deve eseguire una specifica valutazione del rischio rumore in relazione alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. Solo nel caso in cui il datore di lavoro, sulla base delle risultanze della valutazione di cui sopra, possa ritenere plausibile il superamento dei valori inferiori di azione, ossia 80 dB(A) come livello di esposizione giornaliera al rumore e 135 dB(C) come pressione acustica di picco, dovrà procedere alla misura dei livelli di rumore.

Rispetto al precedente decreto sono state definite in maniera univoca le tempistiche di aggiornamento della valutazione del rischio rumore. Questa va aggiornata almeno ogni 4 anni, e comunque ogniqualvolta subentrino dei mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne dimostrino la necessità. A fronte della valutazione del rischio il datore di lavoro deve adottare tutte le misure di prevenzione e protezione utili a ridurre al minimo, e comunque a livelli non superiori ai valori limite massimi di esposizione, il rischio rumore.

Aspetto innovativo del nuovo decreto è l’introduzione dell’obbligo per il datore di lavoro, nel caso di superamento dei valori superiori di azione di Leq,d di 85 dB(A) e Lpeak di 137 dB(C), di elaborare ed applicare uno specifico programma di misure tecniche ed organizzative inteso a ridurre l’esposizione al rumore. Inoltre le aree caratterizzate dal superamento dei predetti valori limite devono essere segnalate, delimitate e l’accesso deve esserne limitato. Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, gli obblighi per il datore di lavoro si riassumono in due punti che di fatto prevedono un abbassamento, rispetto al precedente decreto, dei livelli di rumore a cui abbinare l’uso dei DPI, in particolare:

  1. nel caso di superamento dei valori inferiori di azione deve mettere a disposizione i DPI dell’udito;
  2. nel caso l’esposizione sia pari o superiore ai valori di azione fa tutto il possibile per assicurare che siano indossati.

La scelta dei DPI, aspetto questo innovativo, deve essere fatta previa consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Periodicamente deve inoltre esserne verificata l’efficacia. Rimangono gli obblighi di informazione e formazione per il datore di lavoro in relazione al rischio rumore, all’uso corretto dei DPI e alle misure di prevenzione e protezione adottate in seno all’attività. Tale obbligo scatta per tutti i lavoratori esposti a livelli di rumore uguali o superiori ai valori inferiori di azione.

L’organizzazione della sorveglianza sanitaria rimane sostanzialmente invariata rispetto alla normativa precedente. In particolare è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a livelli di rumore superiori ai valori superiori di azione. Alla stessa possono essere sottoposti anche i lavoratori che presentano livelli di esposizione superiori ai valori inferiori di azione qualora ne facciano esplicita richiesta o qualora il medico competente ne confermi l’utilità. Non rimane a questo punto che sottolineare ciò che è stato tolto rispetto al precedente decreto legislativo.

Per tutte le attività che presentano una esposizione quotidiana personale al rumore superiore ai 90 dB(A) scompare l’obbligo di comunicazione all’organo di vigilanza delle misure tecniche, organizzative e procedurali che l’azienda intende adottare (ex art 45 D.Lgs 277/91), nonché l’obbligo di istituzione e tenuta del registro esposti (ex art. 49 del D.Lgs 277/91). Non vengono indicate nel nuovo decreto specifiche tecniche, metrologiche e metodologiche per la misurazione del rumore e della funzionalità uditiva. In particolare scompaiono i riferimenti alle norme tecniche IEC 651 e IEC 804 specifiche per i fonometri e viene meno l’obbligo di taratura annuale dei fonometri.

Concludendo, si ritiene che il decreto legislativo si integri bene con l’attuale quadro normativo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, tuttavia non si può evitare di auspicare la pubblicazione a breve, da parte degli organi preposti, di note interpretative intese a chiarire alcuni aspetti fondamentali del decreto, tra cui la definizione del valori limite di esposizione e delle modalità di calcolo delle attenuazioni prodotte dai DPI, nonché le specifiche tecniche da adottare per le misure del rumore negli ambienti di lavoro.

La stazione sperimentale del vetro

La Stazione Sperimentale del Vetro è un ente pubblico economico di ricerca, creato dalla legge n. 1032 del 1954 con il compito di promuovere con indagini, studi, ricerche, analisi, il progresso tecnico dell'industria vetraria nazionale. Opera dal 1956 a Murano nei locali messi a disposizione dal Comune di Venezia ed è l'unico ente che si occupa istituzionalmente in Italia dei problemi tecnici e scientifici di tutta l'industria del vetro (cavo, piano, fibre, tecnico, a mano, materie prime, refrattari, forni ecc.), svolgendo la funzione di trasferimento dei risultati della ricerca, sviluppata autonomamente e in collaborazione con altri centri e università italiani ed esteri, alla applicazione pratica industriale dei risultati raggiunti. Dal 2000 dispone di ulteriori laboratori presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia-Marghera.

Stazione Sperimentale del Vetro
Via Briati 10, Murano (VE)
Tel.: +39 041 2737011
Fax: +39 041 2737048
E-mail: mail@spevetro.it 
www.spevetro.it                                                                              




Foto: www.flickr.com
Ultima rassegna: Oct 2007


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Altre fonti internet
Sito ufficiale della Stazione Sperimentale del Vetro
Presentazione dell'ente pubblico economico di ricerca.

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Testo del Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 196 "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)".


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