 L'emanazione delle linee guida per i criteri di certificazione previste dal decreto legislativo 192/05 era stata annunciata entro il mese di febbraio, ma già a metà marzo il Ministero dello Sviluppo Economico aveva fatto sapere che non c'era nessuna novità in merito poiché il documento era ancora a livello di bozza e il gruppo consultivo che si stava occupando della stesura lo teneva riservato.
La metodologia cui si è fatto riferimento per la redazione delle Linee Guida è quella UNI, prevedendo margini di flessibilità in relazione alle specificità delle diverse Regioni, le quali dovranno comunque modificare i propri standard al fine di armonizzare la normativa locale con quella nazionale (ad esempio l’Agenzia Casaclima della Provincia di Bolzano sta preparando un nuovo testo che si accorda con gli indirizzi nazionali).
Fino all'entrata in vigore delle linee guida per i criteri di certificazione, l'attestato di certificazione energetica è sostituito dall'attestato di qualificazione energetica, che deve essere redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori e senza oneri aggiuntivi per il Committente.
Cos’è la certificazione energetica?
Le agevolazioni del 55 per cento approvate nella finanziaria 2007 per la riduzione dei consumi energetici hanno portato in auge le parole “certificazione energetica” e “certificato energetico“.
In pratica è un certificato, un documento, da cui è possibile capire come è realizzato, dal punto di vista dei consumi, un edificio. Semplificando si può paragonare alla targhetta colorata che troviamo attaccata negli elettrodomestici in vendita e dai cui riusciamo a capire (in base alle lettere e ai colori) se quell’elettrodomestico consuma molto o poco.
Con la certificazione energetica del nostro edificio un tecnico ci certificherà il livello di consumo. Questa certificazione dovrà essere redatta da soggetti terzi.
Fino all'entrata in vigore delle linee guida per i criteri di certificazione, questa viene sostituita da un attestato di qualificazione rilasciato dal progettista dell’edificio o dal direttore dei lavori.
La certificazione energetica di edifici esistenti non sarà vincolante, non significherà che dovremo intervenire nei casi di edifici che “consumano” molto. Però potrà modificare le nostre abitudini nella compravendita degli immobili in quanto farà parte del corredo della casa in vendita.
E’ probabile che anche gli annunci immobiliari verranno modificati per includere questa dicitura, del tipo “vendesi appartamento 60 mq, vista mare, certificazione energetica B”. Ci saranno persone interessate ad acquistare edifici migliori dal punto di vista della coinbentazione e in qualche modo il valore energetico influenzerà le compravendite.
Occorre inoltre considerare che un decreto legge del 6 ottobre 2006 prevede che tutti gli edifici, anche i vecchi edifici, si dotino della certificazione. E’ stata prevista uno scadenziario graduale che porterà al primo luglio 2009 a fare si che tutti gli edifici abbiano la loro certificazione.
Lo stesso decreto prevede altri importanti interventi che dovrebbero davvero consentire una riduzione notevole dei consumi, oltre che l’incremento della produzione di energia fotovoltaica.
Il quadro legislativo
La riduzione dei consumi di energia e di emissioni sono gli obiettivi alla base della direttiva sulla certificazione energetica degli edifici. La certificazione energetica degli edifici introdotta dalla Direttiva 2002/91/CE deve essere intesa soprattutto come uno strumento di trasformazione del mercato immobiliare: attraverso un sistema simile a quello adottato con successo per gli elettrodomestici, mira a sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile.
Il processo dovrebbe inoltre portare ad una migliore conoscenza dei consumi energetici nei settori residenziale e terziario, che continuano a trainare la domanda di energia nel nostro Paese, consentendo al legislatore di intervenire con maggiore efficacia.
Già la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 contemplava aspetti di certificazione energetica edilizia, il cui recepimento attraverso apposito decreto attuativo è stato inutilmente atteso per anni.
Successivamente, il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 , (in particolare l'art. 30) aveva trasferito alle Regioni, alcune delle quali hanno adottato un proprio schema, le competenze amministrative sulla certificazione energetica degli edifici.
Il recepimento della Direttiva 2002/91/CE è avvenuto nel nostro Paese con il D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, che è stato recentemente corretto e integrato dal D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006.
Uno dei punti di debolezza dei decreti legislativi citati è rappresentato dalla previsione di vari decreti attuativi, cui si aggiunge la libera iniziativa delle Regioni.
L'uscita delle Linee Guida nazionali consentirà di rendere operativo il dispositivo anche in assenza di provvedimenti regionali.
Nel frattempo, al fine di rendere attuabili alcune disposizioni della Legge Finanziaria 2007, è stato emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Decreto 19 febbraio 2007 (pubblicato sulla GU n. 47 del 26-2-2007) recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, di cui al comma 349 della legge stessa.
Le detrazioni dall'imposta lorda pari complesivamente al 55%, riguardano tutte le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (commi dal 344 al 349) che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20%, per coperture, pavimenti e infissi, per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e industriali, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Oltre all'asseverazione di un tecnico abilitato è necessaria anche una copia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica (art. 4).
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare del 31/05/2007 n. 36 e una guida relativa alla detrazione del 55% sui lavori di riqualificazione energetica degli edifici, previsti dalla Finanziaria 2007.
La Direttiva 2002/91/CE non indica un procedimento unico per la certificazione, lasciando libertà di scelta ai paesi membri. Ciò, se da un lato permette di tenere conto delle peculiarità delle diverse aree nella predisposizione delle linee guida, dall'altro rende difficile trovare quell'uniformità che consentirebbe un confronto a livello comunitario (e forse anche nazionale) delle prestazioni degli edifici.
A tale proposito, è ormai opinione comune il considerare una certificazione semplificata che suddivida in classi di efficienza energetica gli immobili (simile a quella utilizzata per gli elettrodomestici) e che utilizzi un descrittore espresso in kWh/m2 anno come rapporto tra il fabbisogno annuo di energia e la superficie utile dell'unità immobiliare (per superficie utile si intende quella netta calpestabile di un edificio come riportata nelle definizioni dell'allegato A del D. Lgs. 311/06).
Esperienze italiane
Il primo caso riguarda l'iniziativa della provincia autonoma di Bolzano, che ha istituito un sistema di certificazione energetica di tipo volontario che prevede l'assegnazione del marchio "CASACLIMA".
Esso rappresenta il primo sistema di certificazione istituito in Italia, antecedentemente al D.Lgs. 192/05, che tiene però conto della qualità dell'involucro edilizio e non considera il tipo di impianto termico.
In seguito all'emanazione del D.Lgs. 192/05 la sola Regione Lombardia ha pubblicato delle Linee Guida regionali, avvalendosi dei poteri concessi dalla riforma del Titolo V della Costituzione Italiana.
Ad essa si è accompagnata l'istituzione dell'ente di accreditamento denominato SACERT, Sistema per l'accreditamento degli organismi di certificazione degli edifici, che vuole fornire un punto di riferimento qualificato proponendo delle procedure di certificazione e delle metodologie di calcolo trasparenti e aperte ad ogni contributo da parte di enti ed istituzioni pubbliche e private. Anche se è una iniziativa su base volontaria, le proposte di SACERT cercano di essere un supporto per un efficace rinnovamento del mercato edilizio.
|