 Con il comma 14 vengono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, di parti di edifici o unità immobiliari, per l’installazione di pannelli solari, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui ai commi da 344 a 347 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che si applicano anche alle spese sostenute.
La proroga riguarda le caldaie: i benefici fiscali (sgravi del 55% fino ad un massimo di 30 mila euro per sostituire le vecchie caldaie con caldaie a condensazione) saranno validi per il triennio 2008-2010.
Inoltre, il cittadino può scegliere di portare in detrazione le spese sostenute in un arco temporale che va da 3 a 10 anni: un’opportunità indirizzata ai redditi più bassi.
Si avranno inoltre tre anni di tempo in più per usufruire degli sgravi del 55% per infissi, pannelli solari e coibentazione pareti, sempre nel limite di 60mila euro sulle spese sostenute: in questo modo, si vuole favorire il cambio di infissi e l’isolamento di pareti (allo scopo di ridurre le dispersioni termiche) nonché l’installazione di pannelli solari (allo scopo di riscaldare l’acqua); gli sgravi sempre del 55% salgono però fino ad un massimo di 100mila euro per interventi di riqualificazione che riguardano tutto l’edificio nel suo complesso.
Per accedere ai benefici fiscali ogni intervento di riqualificazione deve rispettare determinati requisiti tecnici di efficienza energetica che vengono attestati o dal tecnico abilitato (come nel caso di interventi di coibentazione) o da un certificato del produttore (come nel caso degli infissi).
Per gli interventi “minori” di riqualificazione energetica, quali la sostituzione di finestre negli appartamenti o l’installazione di pannelli solari, il beneficiario dello sgravio non sarà più tenuto a richiedere ad un tecnico abilitato l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’appartamento con forti dubbi sulla congruità di questa norma con quanto previsto dal D.Lgs 311/06.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"
Comma 344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
Comma 345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
Comma 346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all' installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita', spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
Comma 347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fmo a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
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