La fornitura con posa in opera si considera una cessione di beni se il valore di essi prevale sul costo dell`intera operazione. Questo, in sostanza, il principio sancito dalla Corte di Giustizia UE nella Sentenza C-111/2005 depositata il 29 marzo 2007.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia Europea ha ribadito, ai fini dell`applicazione dell`IVA in base alla Direttiva 77/388/CEE, la differenza fra le operazioni di fornitura con posa in opera e le prestazioni di servizi. In tal senso, la Corte ha, in sostanza, affermato che la fornitura con posa in opera rappresenta una cessione di beni quando si verificano le seguenti ipotesi:
- il prezzo dei beni prevale sul costo totale dell`operazione;
- l`attivita` consiste nella mera posa dei beni, senza alterarne la natura;
- la posa in opera dei beni viene effettuata senza necessita` di adattarli alle esigenze specifiche del cliente.
Da tale orientamento deriva che, laddove invece sia predominante il costo della manodopera, la fornitura non sia da considerare una cessione di beni, bensi` una prestazione di servizi.
La sentenza appare di notevole importanza per la corretta applicazione dell`inversione contabile (cd. ``Reverse Charge`` ), in vigore dal 1° gennaio 2007, in base all`art. 17, comma 6, lett. a, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, in relazione alle prestazioni rese da subappaltatori nel settore dell`edilizia (Cfr. Circolare ANCE n. 7 del 30 gennaio 2007, News ANCE n. 946 del 20 febbraio 2007 e News ANCE n. 1678 del 3 aprile 2007).
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